Alla cessazione di ogni rapporto di lavoro subordinato, il dipendente ha diritto a ricevere il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Si tratta di una somma che matura progressivamente nel tempo, accantonata dal datore di lavoro per ogni anno di servizio.
Tuttavia, non sono rari i casi in cui il datore omette il pagamento del TFR, lasciando il lavoratore privo di un diritto economico essenziale. Vediamo cosa prevede la legge, quali sono i rimedi, e come è possibile ottenerlo, anche in caso di fallimento del datore.
Cos'è il TFR
Il TFR è regolato dall’art. 2120 c.c. e spetta a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla durata del contratto, dalla qualifica e dalla causa di cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine).
Quando deve essere pagato il TFR?
Il legislatore non indica un termine fisso in giorni, ma per costante interpretazione giurisprudenziale, il pagamento deve avvenire entro un termine “congruo e ragionevole” dalla cessazione del rapporto.
Il mancato pagamento costituisce inadempimento contrattuale e legittima il lavoratore a procedere per il recupero del credito.
Primo passo: la diffida formale
Il lavoratore che non riceve il TFR può — e deve — formalizzare la propria richiesta con una diffida scritta, preferibilmente inviata tramite PEC o raccomandata A/R.
Nella diffida si chiede il pagamento entro un termine preciso (es. 10 o 15 giorni), con avvertimento che in mancanza si procederà giudizialmente.
Secondo passo: il ricorso per decreto ingiuntivo
Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida, si può procedere con ricorso ex art. 633 c.p.c. per ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo di pagamento.
Documenti da allegare al ricorso:
- Contratto di lavoro (o lettera di assunzione);
- Documentazione di cessazione (dimissioni, licenziamento, ecc.);
- Ultime buste paga e CU;
- Prospetto di liquidazione del TFR (se esistente);
- Copia della diffida inviata al datore;
- Calcolo del TFR spettante;
- Eventuale documentazione che dimostri l’irreperibilità o insolvenza del datore.
Il decreto, se non opposto dal datore entro 40 giorni dalla notifica, diventa esecutivo e consente il pignoramento dei beni aziendali.
Se l’azienda è fallita: il Fondo di Garanzia INPS
In caso di fallimento, liquidazione giudiziale o difficoltà economica grave dell’azienda, il lavoratore può ottenere il TFR dal Fondo di Garanzia INPS, ex art. 2 L. n. 297/1982.
Requisiti per l'accesso al Fondo:
- Titolo esecutivo che accerti il credito (es. decreto ingiuntivo, sentenza, verbale di conciliazione);
- Dimostrazione dello stato di insolvenza del datore (fallimento o esecuzione negativa);
- Domanda formale all’INPS con allegata la documentazione richiesta.
La procedura può essere curata integralmente da un avvocato, che si occupa della gestione delle fasi giudiziali e amministrative, fino all’accredito diretto del TFR da parte dell’INPS.
Attenzione ai termini: la prescrizione
Il diritto al TFR si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto. Trascorso questo termine, il lavoratore perde definitivamente il diritto a riscuoterlo.
Agire tempestivamente è quindi essenziale.
Perché rivolgersi a un avvocato
Recuperare il TFR è un’attività che richiede competenze specifiche:
- valutazione della documentazione;
- redazione della diffida;
- predisposizione del ricorso e gestione del procedimento;
- eventuale domanda al Fondo INPS.
Un avvocato può:
- evitare errori che pregiudicano il credito;
- garantire il rispetto dei termini;
- ottenere il titolo necessario per agire in via esecutiva o presso l’INPS.
Come posso aiutarti
Si offre assistenza completa per:
- redazione e invio della diffida;
- deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
- gestione della fase esecutiva e delle pratiche INPS.